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La Corte, la Scienza e il Diritto: quando gli istituti tecnici diventano co-legislatori silenziosi

Dal giudizio di costituzionalità alla legittimazione tecnica dei limiti alla libertà

La sentenza n. 199/2025 della Corte Costituzionale si inserisce pienamente nella linea giurisprudenziale già tracciata negli anni dell’emergenza Covid-19. Ma oltre a confermare orientamenti noti, questa decisione consolida un passaggio culturale e istituzionale molto più profondo: il crescente affidamento del giudizio di costituzionalità alla “scienza ufficiale” prodotta dagli organismi tecnico-sanitari dello Stato.

La sentenza e il ruolo decisivo della scienza ufficiale

La Corte afferma infatti che la legittimità delle misure restrittive deve essere valutata alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili al momento della decisione politica. Il punto non è tanto questo principio in sé, quanto il modo in cui viene applicato: tali conoscenze vengono assunte come dato affidabile e sostanzialmente dirimente, senza un vero vaglio critico autonomo.

ISS, AIFA e le altre strutture tecnico-scientifiche diventano così, di fatto, pilastri della valutazione di ragionevolezza e proporzionalità delle leggi. Non più semplici supporti tecnici: veri co-protagonisti del processo decisionale che incide sui diritti fondamentali.

Sentenza 199/2025: scienza e diritti costituzionali

Qui emerge uno dei punti più delicati.

Riprendendo la propria giurisprudenza recente, la Corte non si limita ai criteri tradizionali fissati dalla famosa sentenza 309/1990 (protezione del singolo, tutela della collettività, indennizzo in caso di danno). Introduce, di fatto, un ulteriore parametro di legittimazione: la capacità del vaccino di alleggerire il carico sul Servizio Sanitario Nazionale.

Non conta solo proteggere il cittadino e la comunità: conta anche evitare il collasso del sistema. Si passa così da una logica centrata sulla salute della persona a una logica che guarda anche alla funzione sistemica del trattamento sanitario.

È un cambiamento enorme: la libertà individuale può essere compressa non solo per prevenire danni diretti, ma anche per garantire il funzionamento di una macchina istituzionale.

Qui compare chiaramente una deriva utilitaristica: il sacrificio di qualcuno può essere richiesto se serve a sostenere l’apparato collettivo.

La sentenza e la trasformazione del giudizio di legittimità

Su questo punto occorre essere precisi.

La Corte non presenta l’obbligo vaccinale per gli over 50 come una misura arbitraria o puramente politica.

Lo definisce invece “non irragionevole” alla luce delle evidenze scientifiche ufficiali disponibili all’epoca, secondo cui quella fascia risultava mediamente più esposta a forme gravi di malattia e a maggiore rischio di ospedalizzazione.

Dunque, nella logica della Corte, non è una categoria “inventata a tavolino”: è una categoria ricavata dai dati forniti dagli organismi tecnico-scientifici pubblici.

Ma proprio questo rafforza il tema centrale: la Consulta non mette realmente in discussione quei dati, non interroga il modo in cui sono prodotti, selezionati, interpretati, né considera con serietà l’esistenza di possibili letture diverse.

La sentenza e la centralità della scienza nel giudizio costituzionale

Li assume come base epistemica affidabile e sufficiente.

E così, ancora una volta, la scienza istituzionale diventa il perno del giudizio sul grado di libertà consentito ai cittadini.

Se gli istituti scientifici determinano i limiti della libertà, devono assumere anche responsabilità costituzionali

Da qui discende una conseguenza inevitabile: se gli istituti scientifici pubblici condizionano in modo così decisivo l’interpretazione dei diritti fondamentali, allora non possono più essere considerati semplici organi tecnici.

Diventano, a tutti gli effetti, attori del potere costituzionale.

E se è così, allora devono essere ripensati sia nelle modalità di nomina che nelle garanzie di indipendenza reale,  nella trasparenza dei rapporti con industria e politica, nella gestione dei potenziali conflitti di interesse e nei meccanismi di controllo democratico.

Non basta più invocare l’“autorevolezza scientifica”.

Se la loro voce contribuisce a decidere quanto la persona può essere libera, quei soggetti devono essere trattati come centri di potere, con obblighi di responsabilità e garanzie proporzionate al loro ruolo.

Altrimenti si crea un potere che orienta il diritto senza portare il peso democratico del potere.

Diritto positivo e diritto naturale: libertà bilanciate o libertà inviolabili?

Questo porta al nodo giuridico e culturale.

Il diritto positivo bilancia, adatta, modula: è la sua natura.

Ma una democrazia costituzionale vive solo se esiste un nucleo di diritti non negoziabili, che non dipendono dalle emergenze né dalle curve epidemiologiche.

Il diritto naturale ricorda proprio questo: la dignità e la libertà non sono “funzione delle circostanze”. Esistono prima dello Stato.

Se invece i diritti vengono subordinati alla pressione sugli ospedali o ai vincoli del sistema sanitario e alla scienza del momento, non sono più “inviolabili” ma diventano diritti condizionati, concessi finché il sistema li ritiene sostenibili.

Ed è qui che la sentenza 199/2025 segna un passaggio inquietante: la centralità della persona cede il passo alla centralità del sistema.

Il problema non è la scienza ma è come la scienza entra nel diritto e con quali garanzie.

Se la Corte sceglie stabilmente di appoggiarsi agli istituti tecnico-scientifici come parametro sostanziale di legittimità delle leggi, allora lo Stato deve avere il coraggio di riconoscere che quei soggetti non sono più semplici consulenti: sono parte integrante dell’architettura del potere.

E se così è, devono essere trasparenti, controllati, indipendenti davvero. Altrimenti non stiamo solo giudicando una stagione emergenziale: stiamo cambiando il modo in cui intendiamo i diritti. E questo riguarda il presente, ma soprattutto il futuro della nostra civiltà giuridica.

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Andrea Cisternino
Andrea Cisternino
Editorialista di stampo giusnaturalista, cattolico tradizionale , moderato ma non troppo
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