Una svolta giuridica e culturale attesa da molti anni: la Camera dei Deputati ha dato il via libera, il 19 novembre 2025, con voto unanime (227 sì), a una proposta di legge che riscrive l’articolo 609-bis del codice penale, ridefinendo il reato di violenza sessuale. Al centro della norma, ora, non ci sono più solo la violenza fisica, la minaccia o l’abuso d’autorità, ma un concetto che entra per la prima volta nella legislazione italiana con piena chiarezza: il “consenso libero e attuale”. Senza questo consenso, qualsiasi atto sessuale è configurabile come reato.
L’accordo bipartisan: Meloni e Schlein insieme
Il provvedimento è il risultato di un’intesa rara in tempi di forte polarizzazione politica. Da un lato troviamo la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia; dall’altro Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Nonostante le profonde differenze su molti fronti, le due figure politiche hanno dialogato per giungere a un testo condiviso. L’accordo ha alimentato il dibattito politico, ma ha ottenuto un consenso trasversale: l’emendamento approvato in commissione Giustizia porta le firme di Carolina Varchi (FdI) e Michela Di Biase (Pd) e introduce – per la prima volta in Italia – la definizione legale del consenso sessuale.
Cosa cambia con la nuova legge
L’articolo 609-bis viene riscritto integralmente. Secondo il nuovo testo:
- Chiunque compie, fa compiere o fa subire atti sessuali senza il consenso libero e attuale è punito con reclusione da 6 a 12 anni.
- Vengono confermate anche le fattispecie già previste: costringere con violenza, minaccia o abuso di autorità, oppure abusare della vulnerabilità della persona offesa (fisica, psichica, mentale).
- Il concetto di consenso è definito come “libera, consapevole e inequivocabile manifestazione della volontà della persona, valida per tutta la durata dell’atto e revocabile in ogni momento.”
- Non è valido il consenso se è ottenuto con coercizione, minaccia, abuso d’autorità, inganno o approfittando di uno stato di vulnerabilità.
Consenso libero e attuale: la nuova definizione introdotta in legge
La riforma inserisce nel codice penale una definizione che in Italia mancava: il consenso deve essere libero, esplicito, consapevole, inequivocabile, e revocabile in qualsiasi momento.
Questo significa:
- Il silenzio non è un consenso.
- Lo stato di shock, paura o paralisi emotiva non equivale a una scelta da parte della persona
- La disponibilità iniziale può essere ritirata in qualunque momento dell’interazione.
- Non è valido un consenso ottenuto con pressione psicologica, inganno o abuso di posizione.
In altre parole, il cuore del reato non è più l’uso della forza, ma l’assenza di volontà.
Una prospettiva in linea con la Convenzione di Istanbul, che molti Paesi europei già seguono.
Come cambia l’articolo 609-bis: pene, aggravanti e nuove tutele
La riforma non abroga l’impianto precedente, ma lo integra e lo supera nella parte più delicata.
Resta il reato di violenza sessuale, ma la sua configurazione non dipende più solo da:
- violenza fisica
- minaccia
- abuso d’autorità
- incapacità di resistere
Ora, è sufficiente dimostrare che non vi fosse un consenso valido.
Le pene restano elevate: da 6 a 12 anni di reclusione, con aumenti in presenza di aggravanti come:
- violenza di gruppo
- uso di armi
- vittime minori
- relazione di fiducia o dipendenza
- somministrazione di sostanze
La centralità del consenso sposta l’attenzione dalle condizioni fisiche della vittima alle circostanze emotive, psicologiche e relazionali.
Impatto culturale: perché “solo sì è sì” cambia il modo di vedere la sessualità
La riforma non è solo un adeguamento tecnico. È un messaggio forte alla società:
Il sesso non è mai un diritto. Il consenso è un prerequisito, non un dettaglio.
La riforma non è solo un adeguamento tecnico. È un messaggio forte alla società:
Il sesso non è mai un diritto. Il consenso è un prerequisito, non un dettaglio.
Questa visione ha tre effetti culturali che si colgono nell’ immediato
- Spostare la responsabilità sull’autore, non sulla vittima.
Non sarà più chi ha subito a dover dimostrare di essersi opposto, ma chi agisce a dover assicurarsi del consenso. - Affermare un’idea moderna della sessualità, centrata sul rispetto reciproco, la comunicazione e la parità.
- Ridurre lo stigma delle vittime, che spesso evitavano le denunce per paura di essere giudicate su loro comportamenti, abiti o reazioni.
Cosa succederà: il passaggio al Senato
Il testo dovà ora essere approvato dal Senato prima di diventare legge definitiva.
L’unanimità ottenuta alla Camera fa sperare in un iter rapido e senza modifiche sostanziali, ma non si escludono dibattiti su singoli aspetti tecnici.
Se approvata definitivamente, la riforma farà dell’Italia uno dei Paesi europei con la normativa più avanzata in materia di autodeterminazione sessuale.
È una riforma che parla di diritto, ma soprattutto di dignità, di libertà e di rispetto.
Una legge che non cambia solo il codice penale, ma il modo in cui il Paese guarda alle relazioni, al corpo e alla libertà delle persone.

Le protagoniste femminili che hanno sostenuto la riforma alla Camera
Michela Di Biase (PD) è una delle relatrici dell’emendamento che ha ridefinito il 609-bis. Di Biase ha dichiarato che si tratta di un cambiamento “culturale”, perché fino ad oggi molte vittime di violenza sessuale sono state costrette a giustificarsi nel processo anche solo per aver subito un’aggressione senza dimostrare una reazione fisica forte. Secondo lei, “solo il sì è un sì”: il consenso deve essere espresso liberamente e può essere revocato in ogni momento.
Carolina Varchi (FdI), l’altra relatrice dell’emendamento insieme a Di Biase, membro di Fratelli d’Italia, ha sottolineato che con questa legge si afferma “tolleranza zero”: chi opera atti sessuali senza consenso libero e attuale commette un reato. Ha definito il risultato come un’importante affermazione dei diritti delle donne, ribadendo che FdI si impegna per rafforzare la difesa della libertà e dell’autonomia femminile.
Anche la premier Meloni ha giocato un ruolo determinante. Non ha firmato l’emendamento come relatrice, ma ha contribuito politicamente all’intesa con E. Schlein. Secondo Varchi (relatrice di FdI), l’alleanza con Schlein ha dimostrato che su temi di diritti fondamentali è possibile unire la maggioranza e l’ opposizione.
Mara Carfagna alla Camera: il suo intervento chiave sulla legge sul consenso libero e attuale
Durante la discussione alla Camera sulla riforma dell’articolo 609-bis del Codice penale, Mara Carfagna, leader di Noi Moderati, ha pronunciato un intervento tra i più significativi. La deputata ha sottolineato che ogni atto sessuale senza consenso libero e attuale è violenza, evidenziando come la legge non solo rafforzi la protezione delle vittime, ma cambi anche il modo in cui la società percepisce la violenza sessuale. Carfagna ha elogiato
il lavoro delle deputate promotrici e l’accordo bipartisan alla base della norma, definendo la legge una vittoria di civiltà e un passo storico per l’Italia.
Alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne: il disegno di legge sul consenso libero e attuale segna una svolta storica
Alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’approvazione alla Camera del disegno di legge che ridefinisce l’articolo 609-bis rappresenta un momento storico per l’Italia. La norma, basata sul principio del consenso libero e attuale, non solo rafforza la tutela delle vittime, ma lancia anche un messaggio culturale chiaro: la libertà sessuale è un diritto fondamentale e ogni atto senza consenso è violenza. Questo passo legislativo, sostenuto da tutte le forze politiche; segna una vera rivoluzione nel diritto penale e nella percezione sociale della violenza di genere.
Continua a seguirci su PDQ Magazine per tutti gli aggiornamenti.

Salve, ho letto con grande interesse il vostro articolo sulla riforma storica del 609-bis che introduce il principio del “consenso libero e attuale”. È un passo fondamentale per la protezione della dignità e dell’autodeterminazione delle persone.
Approfondendo l’argomento, mi sono imbattuto in discussioni riguardanti l’uso di farmaci che possono alterare lo stato di coscienza e, di conseguenza, la capacità di esprimere un consenso veramente libero e attuale. Questo mi ha portato a chiedermi: in un contesto giuridico che punisce chi approfitta della vulnerabilità di una persona, come viene considerato l’uso di sostanze come il Ftalasol (https://pillintrip.com/it/medicine/ftalasol), un sulfamidico intestinale i cui effetti sullo stato psicofisico potrebbero essere rilevanti? Esiste un parere medico o giurisprudenziale su come farmaci di questo tipo possano interagire con la nuova definizione di consenso?
Grazie per l’attenzione e complimenti per l’articolo molto esaustivo.