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Il riconoscimento giuridico del concepito: la riforma di Porto Rico tra diritto positivo e diritto naturale

Nel panorama giuridico contemporaneo, caratterizzato da una progressiva espansione delle categorie soggettive e da una crescente complessità dei diritti fondamentali, accade raramente che una riforma normativa riesca a incidere simultaneamente sul piano tecnico, filosofico e politico. La recente modifica del codice penale di Porto Rico, che introduce la definizione di essere umano includendo espressamente il bambino concepito a qualsiasi stadio della gestazione ai fini della tutela penale, rappresenta invece un caso emblematico in cui il diritto positivo torna a confrontarsi con la propria radice antropologica.

Il riconoscimento giuridico come atto ricognitivo della persona umana

La portata della riforma non può essere compresa se non partendo da una premessa metodologica essenziale: il diritto non è ontologicamente costitutivo della persona, ma ricognitivo. La soggettività giuridica non nasce dalla norma — come talvolta si tende a ritenere nel positivismo giuridico più radicale — bensì dalla realtà umana che la norma riconosce e tutela. Questo principio costituisce il fondamento implicito dell’intero sistema dei diritti umani contemporanei. Se infatti la dignità fosse attribuita dal legislatore, essa potrebbe essere revocata con la stessa facilità con cui viene concessa, compromettendo il concetto stesso di inviolabilità.

La scelta portoricana appare dunque coerente con una tradizione giuridica di lungo periodo. Già il diritto romano conosceva forme di tutela anticipata del concepito attraverso il noto brocardo nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur, riconoscendo che l’ordinamento può anticipare la protezione giuridica rispetto alla nascita quando vi sia un interesse meritevole di tutela.

Tale impostazione è stata recepita nei sistemi civilistici moderni, nei quali il concepito gode di protezioni specifiche, in particolare in ambito successorio e risarcitorio. Anche nell’ordinamento italiano, pur in presenza della disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza, la giurisprudenza costituzionale ha affermato più volte che il concepito è un bene giuridico costituzionalmente protetto, sebbene non equiparato alla persona nata in termini assoluti.

La riforma portoricana compie un passaggio ulteriore, collocando il concepito all’interno della categoria di essere umano nel diritto penale, con la conseguenza di riconoscerlo quale vittima autonoma nei reati contro la vita. Dal punto di vista sistematico, tale scelta appare giuridicamente difendibile sotto il profilo della ragionevolezza normativa. Il diritto penale tutela beni primari dell’ordinamento, tra i quali la vita rappresenta il valore fondativo. Se la scienza biologica riconosce l’esistenza di un organismo umano individuale sin dal concepimento, la qualificazione giuridica come essere umano non costituisce un arbitrio ideologico, ma una presa d’atto della realtà fattuale.

riconoscimento giuridico del concepito

In questa prospettiva emerge con chiarezza il collegamento con il diritto naturale, inteso non come costruzione confessionale, ma come riconoscimento razionale di principi di giustizia radicati nella natura dell’uomo. La tradizione giusnaturalista, da Aristotele a Tommaso d’Aquino fino al costituzionalismo contemporaneo, ha sempre sostenuto che la legge positiva trae legittimità dalla conformità alla natura e alla ragione. Una norma che riconosce la dignità della vita umana nelle sue fasi iniziali si colloca quindi in continuità con tale tradizione, mentre una normativa che ne negasse la protezione potrebbe essere sottoposta a critiche sul piano della coerenza antropologica.

Occorre inoltre sottolineare che la questione non riguarda esclusivamente il tema dell’aborto, spesso ridotto a terreno di contrapposizione ideologica. Il problema giuridico è più ampio e concerne la definizione stessa di soggettività. Nel momento in cui l’ordinamento stabilisce che la titolarità dei diritti dipende da condizioni funzionali — sviluppo neurologico, autonomia, volontà altrui — si introduce un criterio potenzialmente discriminatorio. La storia giuridica dimostra che ogni volta che la categoria di persona viene relativizzata, si aprono spazi di vulnerabilità per i soggetti più deboli.

La scelta di Porto Rico assume quindi una rilevanza che supera il contesto territoriale specifico e interpella gli ordinamenti statali, in particolare quelli europei, chiamati a confrontarsi con la coerenza interna dei propri sistemi di tutela della vita. La domanda che emerge è se il riconoscimento giuridico della dignità umana debba essere progressivo e condizionato oppure originario e intrinseco. In altri termini, se la persona sia tale in virtù della sua natura oppure in virtù del riconoscimento sociale.

In questo contesto si inserisce inevitabilmente una riflessione che riguarda l’Italia. Il nostro Paese possiede una tradizione giuridica tra le più autorevoli della storia, fondata sul diritto romano, sul personalismo cristiano e su una cultura costituzionale che ha posto la persona al centro dell’ordinamento. L’Italia è stata, per secoli, laboratorio giuridico del mondo occidentale, punto di riferimento per la scienza del diritto e per l’elaborazione dei principi fondamentali della convivenza civile. Recuperare questa centralità non significa nostalgia del passato, ma consapevolezza di una responsabilità storica.

Proprio per questo si può rivolgere un’esortazione chiara al Governo italiano: avere il coraggio di lasciare un segno di civiltà giuridica che possa essere riconosciuto e seguito nel mondo. In un’epoca segnata da incertezze antropologiche e da trasformazioni sociali profonde, un intervento normativo che riaffermi la tutela originaria della vita umana costituirebbe non solo una scelta politica, ma un atto di leadership culturale. L’Italia potrebbe tornare a essere protagonista nel panorama internazionale del diritto, non per imposizione ma per autorevolezza, mostrando che la protezione del più debole rappresenta il fondamento della civiltà giuridica.

riconoscimento giuridico

Il primo Stato sovrano che decidesse di intraprendere un percorso coerente di riconoscimento della soggettività prenatale non compirebbe soltanto una scelta etica, ma riaffermerebbe il principio fondativo del costituzionalismo moderno: la centralità della persona umana quale limite al potere. Sarebbe un gesto destinato a produrre effetti ben oltre i confini nazionali, perché il diritto, quando esprime verità antropologiche profonde, possiede una naturale capacità di diffusione.

In conclusione, la riforma portoricana rappresenta un caso significativo di riemersione del fondamento antropologico del diritto all’interno del diritto positivo. Essa ricorda che la funzione primaria dell’ordinamento non è creare l’uomo, ma riconoscerlo e proteggerlo, soprattutto nelle fasi di maggiore vulnerabilità. La questione che ora si pone non è soltanto se tale modello debba essere replicato, ma quale concezione della persona le democrazie contemporanee intendano assumere come base del proprio sistema giuridico. Da questa scelta dipenderà, in larga misura, la direzione futura della civiltà dei diritti.

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NOTE DEL DIRETTORE: Le opinioni espresse in questo articolo costituiscono un intervento di riflessione su un tema giuridico e culturale di particolare rilevanza. Esse non esauriscono né rappresentano necessariamente l’unica posizione del giornale.

Andrea Cisternino
Andrea Cisternino
Editorialista di stampo giusnaturalista, cattolico tradizionale , moderato ma non troppo
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