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Quando la vita diventa una competenza regionale

La decisione della Corte costituzionale riapre il dibattito sul rapporto tra diritto, persona e uguaglianza nell'ordinamento italiano

Esistono vicende che, pur nascendo come controversie giuridiche apparentemente circoscritte, finiscono per assumere un valore simbolico assai più ampio, perché riescono a fotografare lo stato di salute di un’intera civiltà. La recente decisione della Corte costituzionale sulla legge della Regione Sardegna in materia di fine vita appartiene certamente a questa categoria, non tanto per gli effetti immediati che essa produrrà sul piano amministrativo, quanto perché offre l’occasione per interrogarsi sul percorso culturale che il diritto occidentale sta compiendo ormai da molti decenni.

Un percorso che sembra condurlo, passo dopo passo, verso una progressiva emancipazione da qualunque riferimento a un ordine oggettivo della realtà, fino al punto da considerare la stessa vita umana non più come il presupposto dell’ordinamento, ma come uno degli oggetti che l’ordinamento può disciplinare, organizzare e, in definitiva, amministrare.

La decisione della Corte e il nodo delle competenze

Il Governo aveva impugnato la legge approvata dalla Regione Sardegna sostenendo che essa invadesse competenze riservate allo Stato, chiedendone l’annullamento. La Corte costituzionale ha invece ritenuto che la Regione potesse intervenire sugli aspetti organizzativi del proprio servizio sanitario, pur dichiarando illegittime alcune disposizioni eccedenti tali competenze, confermando così un principio che, sotto il profilo strettamente tecnico, appare perfettamente coerente con il riparto costituzionale delle attribuzioni tra Stato e Regioni.

Ed è proprio qui, tuttavia, che il giurista, il filosofo e, prima ancora, il semplice cittadino dovrebbero interrompere la lettura della sentenza per porsi una domanda assai più radicale. Il diritto non vive nelle formule astratte delle decisioni giudiziarie, ma nelle conseguenze concrete che esse producono nella vita delle persone, e ciò che sulla carta appare come una semplice distinzione tra competenze legislative rischia, nella realtà, di trasformarsi in qualcosa di ben diverso.

fine vita

Il rischio di una geografia dei diritti

Se, infatti, ogni Regione potrà disciplinare autonomamente le modalità attraverso cui il proprio sistema sanitario organizza il percorso che conduce all’esame di una richiesta di suicidio medicalmente assistito, sarà inevitabile assistere alla nascita di modelli differenti, caratterizzati da procedure diverse, commissioni differenti, tempi differenti, interpretazioni amministrative non sempre coincidenti e, in definitiva, da una concreta possibilità di accesso che, pur muovendosi entro il medesimo quadro giuridico, finirà inevitabilmente per assumere caratteristiche diverse da territorio a territorio.

È qui che il diritto positivo manifesta tutta la propria fragilità. Il cittadino non vive nel mondo delle categorie giuridiche, ma nella concretezza dell’esperienza quotidiana; e se la concreta possibilità di ottenere un determinato risultato finisce per dipendere dalla Regione nella quale egli risiede o, addirittura, dalla Regione nella quale decide di recarsi, allora il problema non è più semplicemente organizzativo, ma investe il significato stesso dell’uguaglianza davanti alla legge.

Dalla mobilità sanitaria alla mobilità per il fine vita

Non è affatto irragionevole immaginare che, in un prossimo futuro, un cittadino del Lazio possa decidere di rivolgersi a una struttura sanitaria della Toscana o della Sardegna qualora ritenga che in quelle Regioni il percorso sia più rapido, più lineare o più favorevole. Se oggi siamo abituati a considerare fisiologica la mobilità sanitaria verso un ospedale di eccellenza per un trapianto, per un intervento cardiochirurgico o per una terapia oncologica, domani potremmo assistere a una mobilità finalizzata non più a salvare una vita, ma a porvi termine.

È difficile immaginare un paradosso più eloquente. La vita umana, che per secoli la cultura giuridica europea ha considerato il fondamento di ogni altro diritto, rischia di diventare una variabile amministrativa, il cui concreto trattamento dipende dal luogo nel quale il cittadino vive, quasi che attraversare un confine regionale significhi entrare non soltanto in un diverso sistema sanitario, ma in una diversa concezione della vita stessa.

Il federalismo antropologico

Saremmo così di fronte a una sorta di federalismo antropologico, nel quale ciò che cambia non è soltanto l’organizzazione di un servizio pubblico, ma il modo stesso in cui una comunità politica interpreta il valore del bene più fondamentale.

La domanda allora diventa inevitabile: può davvero esistere una concezione regionale della vita? Può il valore della persona assumere una configurazione diversa a seconda della Regione di appartenenza? Può il diritto più fondamentale essere, nei fatti, esercitato secondo una geografia amministrativa?

Queste domande non trovano risposta nella sentenza della Corte, perché la Corte non era chiamata a risolverle. Ma proprio il fatto che esse sorgano spontaneamente dimostra quanto il problema sia ormai uscito dall’ambito della semplice tecnica giuridica per entrare nel cuore della filosofia del diritto.

fine vita

Dal diritto naturale al diritto positivo

Per oltre venti secoli la civiltà occidentale aveva ritenuto che il legislatore non fosse il creatore della giustizia, ma il suo interprete. Da Aristotele a Cicerone, da Ulpiano a san Tommaso d’Aquino, l’idea fondamentale era rimasta sostanzialmente immutata: esiste un ordine della realtà che precede il potere politico e che proprio per questo costituisce il limite invalicabile di qualunque legislazione positiva.

La legge non inventa il bene: lo riconosce. Non crea la natura dell’uomo: la presuppone. Non attribuisce dignità alla persona: la tutela perché quella dignità le appartiene prima di qualsiasi deliberazione umana.

È con la modernità che questo paradigma comincia lentamente a dissolversi. Quando Hobbes identifica nel sovrano l’origine del diritto, quando Austin riduce la norma al comando dell’autorità e, soprattutto, quando Hans Kelsen costruisce la sua monumentale teoria pura del diritto, separando rigorosamente la validità della legge da ogni giudizio morale, il fondamento stesso dell’ordinamento cambia natura: non conta più che cosa sia giusto, conta soltanto chi possieda il potere di stabilire ciò che è giuridicamente valido.

La volontà come unica misura del diritto

È una rivoluzione silenziosa, ma di proporzioni immense. Perché, nel momento in cui il diritto non riconosce più alcun fondamento esterno alla propria volontà, ogni bene umano diventa potenzialmente disponibile, ogni limite può essere ridiscusso, ogni principio può essere ridefinito, non più perché sia cambiata la natura dell’uomo, ma semplicemente perché è cambiata la volontà del legislatore o l’interpretazione del giudice.

La sentenza sulla Sardegna, naturalmente, non afferma tutto questo, né potrebbe farlo; e sarebbe intellettualmente scorretto attribuirle conseguenze che essa non contiene. Ma essa costituisce, forse meglio di molte altre vicende, il sintomo di un processo culturale assai più profondo, nel quale il diritto positivo, avendo rinunciato a interrogarsi sul fondamento dei propri contenuti, finisce inevitabilmente per moltiplicare le discipline, le competenze, le procedure e le differenze territoriali anche quando ciò che è in gioco riguarda il bene più universale di tutti.

L’uguaglianza messa alla prova

È questo il vero cortocircuito. La modernità giuridica era nata promettendo uguaglianza, universalità e certezza del diritto; rischia invece di consegnarci un ordinamento nel quale proprio i diritti che vengono definiti fondamentali finiscono per assumere una concreta configurazione diversa a seconda del territorio, quasi che l’eguaglianza, anziché essere il punto di partenza dell’ordinamento, diventi il risultato casuale dell’organizzazione amministrativa.

È il destino inevitabile di ogni diritto che smette di riconoscere un fondamento naturale. Perché, una volta negata l’esistenza di un ordine che precede la volontà del legislatore, non resta che la volontà stessa; e quando la volontà diventa l’unica misura del diritto, tutto può essere disciplinato, tutto può essere ridefinito, tutto può essere amministrato, persino la vita.

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Una domanda che riguarda la nostra civiltà

Ed è forse questa la domanda più inquietante che la vicenda della Sardegna consegna alla coscienza del nostro tempo: non se una Regione possa organizzare diversamente il proprio servizio sanitario, ma se una civiltà possa continuare a considerarsi tale quando il valore concreto della vita umana rischia di dipendere sempre meno da ciò che l’uomo è e sempre più da ciò che un legislatore, un’amministrazione o un ente territoriale decidono che essa valga.

Perché quando la vita diventa una competenza regionale, il problema non è più soltanto costituzionale: è il segno di una cultura che ha smesso di domandarsi quale sia il fondamento del diritto e, prima ancora, quale sia il fondamento dell’uomo stesso.

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Andrea Cisternino
Andrea Cisternino
Editorialista di stampo giusnaturalista, cattolico tradizionale , moderato ma non troppo
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