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Referendum separazione carriere magistrati 22 e 23 marzo: cosa cambia nella giustizia italiana

Il voto popolare decide su una riforma costituzionale che ridisegna l’assetto della magistratura: due CSM distinti, sorteggio temperato e una nuova Alta Corte disciplinare. Articolo di Alessandro Carlizzi

Il referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere dei magistrati rappresenta uno dei passaggi istituzionali più rilevanti degli ultimi decenni in materia di giustizia. Gli elettori sono chiamati a confermare o respingere una riforma che interviene su sette articoli della Costituzione, ridisegnando l’architettura della magistratura italiana.

L’iter parlamentare della riforma si è concluso senza raggiungere la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera; per tale ragione, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione, il testo non è stato promulgato direttamente ed è stato sottoposto a referendum confermativo. Trattandosi di un quesito costituzionale, non è previsto un quorum: l’esito sarà valido qualunque sia il numero degli elettori che si recheranno alle urne.

Il cuore della riforma: separazione delle carriere e due CSM

Il cuore della riforma è la distinzione strutturale tra chi giudica (magistratura giudicante) e chi esercita l’azione penale (magistratura requirente) attraverso la creazione di due CSM distinti.

Per l’elezione dei membri di questi organi, viene introdotto il cosiddetto sorteggio temperato. A differenza del sistema attuale, in cui i candidati emergono esclusivamente tramite libera iniziativa individuale e vengono scelti direttamente tramite votazione, la riforma prevede che la legge ordinaria stabilisca i criteri per individuare tramite sorteggio un elenco di magistrati in possesso dei requisiti.

Sarà solo all’interno di questo elenco di soggetti sorteggiati che si procederà alla successiva elezione dei componenti dei due Consigli.

L’Alta Corte disciplinare

Altra colonna portante della riforma è l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, un organo terzo incaricato di giudicare i magistrati per eventuali illeciti professionali, funzione oggi svolta da una sezione interna al CSM.

L’Alta Corte sarà composta da quindici membri, di cui Nove magistrati (tre estratti a sorte tra i magistrati di legittimità che esercitano funzioni giudicanti presso la Corte di Cassazione e sei estratti a sorte tra i magistrati con almeno vent’anni di servizio) e Sei membri “laici” (professori ordinari di università in materie giuridiche o avvocati con almeno vent’anni di esercizio, eletti dal Parlamento in seduta comune).

Questo tribunale sarà l’unico giudice delle sanzioni disciplinari, operando separatamente dai due CSM che si occuperanno esclusivamente della gestione amministrativa delle carriere.

Le ragioni del Sì alla riforma

I sostenitori della riforma ritengono che essa completi la transizione al modello accusatorio avviata nel 1989. Secondo questa visione, la separazione delle carriere è l’unico modo per attuare pienamente l’articolo 111 della Costituzione sulla “parità delle armi”: il giudice deve essere un arbitro equidistante tra Accusa (PM) e Difesa.

Tra le principali motivazioni del fronte favorevole:

Imparzialità e terzietà
La distanza istituzionale ridurrebbe il rischio di una “vicinanza culturale” tra chi accusa e chi giudica, garantendo che il giudice non condividi con il PM lo stesso percorso e lo stesso organo di autogoverno.

Specializzazione dei ruoli
La riforma permetterebbe una formazione più mirata e una distinzione netta delle funzioni, evitando che la percezione di parzialità possa minare la fiducia nel sistema giudiziario.

Efficacia disciplinare
L’Alta Corte disciplinare garantirebbe maggiore rigore e trasparenza, sottraendo il giudizio sui magistrati a organi che potrebbero essere condizionati da logiche di reciproca valutazione tra colleghi dello stesso Consiglio.

Le ragioni del No

Le ragioni del No si concentrano sui rischi per l’autonomia del Pubblico Ministero e per l’equilibrio tra i poteri dello Stato. La preoccupazione principale è che la creazione di un CSM separato per i PM possa rendere l’ufficio inquirente più vulnerabile a pressioni esterne.

Tra i punti più criticati dagli oppositori:

Cultura della giurisdizione
I contrari sostengono che la condivisione della carriera formi un PM “orientato alla prova” e non alla semplice condanna. Separare le carriere rischierebbe di trasformare l’inquirente in un “super-poliziotto” interessato solo a vincere la causa, perdendo la sensibilità giuridica che lo spinge a cercare anche elementi a favore dell’indagato.

Rischio di controllo politico
Si teme che un corpo di PM isolato dai giudici possa finire, nel tempo, sotto l’indirizzo del potere esecutivo, indebolendo il principio della magistratura come ordine unico, autonomo e indipendente.

Frammentazione del sistema
La creazione di due magistrature parallele e il ricorso al sorteggio sono criticati perché potrebbero ridurre la qualità degli organi di autogoverno, affidando ruoli di alta responsabilità alla sorte anziché alla competenza o alla rappresentatività derivante da una scelta elettiva diretta e libera.

Un voto destinato a incidere sull’equilibrio dei poteri

Il referendum del 22 e 23 marzo pone dunque gli elettori di fronte a due visioni diverse del futuro della giustizia.

Da un lato, l’idea che una distinzione netta dei ruoli e nuovi criteri di selezione garantiscano trasparenza e parità delle armi nel processo. Dall’altro, la convinzione che l’unità della magistratura sia un presidio contro il rischio di interferenze esterne.

La scelta dei cittadini inciderà profondamente sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sulla tutela dei diritti per i prossimi decenni.

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