Il caso Wabbington v. Boyd si è concluso con una transazione da 200 mila dollari dopo che un feto vitale di 26 settimane era stato considerato “person” ai fini del Wrongful Death Act del New Mexico. Non è una sentenza contro l’aborto e non introduce una generale personhood prenatale. Ma riapre una questione molto più grande: può il diritto riconoscere l’esistenza di un essere umano prima della nascita e contemporaneamente negargli una tutela giuridica piena?
Il caso Wabbington v. Boyd
Ci sono vicende giudiziarie che assumono un significato più ampio della controversia dalla quale sono nate. Wabbington v. Boyd, recentemente conclusasi nel New Mexico, è una di queste. La causa riguardava un aborto avvenuto nel 2020 alla ventiseiesima settimana di gravidanza.
Jazel Wabbington ha successivamente agito in giudizio sia personalmente sia quale rappresentante dell’“Estate of Baby Wabbington”, contro Curtis Boyd, Emily Cohen, la società professionale di Boyd e l’eredità di Carmen Landau. Secondo quanto allegato nella causa, la donna si trovava sotto l’effetto di metanfetamine al momento della procedura e i sanitari avrebbero dovuto verificare adeguatamente la sua capacità di esprimere un consenso informato. È necessario precisarlo: queste sono allegazioni della parte attrice, non fatti definitivamente accertati da una sentenza.
La controversia, infatti, non si è conclusa con un verdetto di condanna, bensì con un accordo transattivo da 200.000 dollari e con la definitiva archiviazione della causa il 14 settembre 2026. Non esiste dunque una pronuncia che abbia stabilito la responsabilità dei sanitari per la morte del bambino.
Secondo gli avvocati degli attori, si tratterebbe del primo risarcimento di questo genere negli Stati Uniti; l’affermazione, tuttavia, proviene dagli stessi legali e va presentata come tale, non essendo stata verificata attraverso una ricognizione completa dell’intera giurisprudenza americana. Tuttavia, il punto più interessante della vicenda è un altro.

Il feto vitale e la nozione di “person”
Nel procedimento è stato nominato un rappresentante personale dell’eredità di Baby Wabbington e, secondo la documentazione giudiziaria riportata dalle fonti che hanno avuto accesso agli atti, il bambino era un feto vitale di 26 settimane e, in forza della giurisprudenza del New Mexico, poteva essere considerato una “person” ai fini del Wrongful Death Act, la legge che consente di ottenere il risarcimento per una morte provocata dall’atto illecito o dalla negligenza altrui.
Non è una costruzione giuridica inventata per il caso Wabbington. Il suo fondamento risale a quasi mezzo secolo fa. Nel 1980, nel caso Salazar v. St. Vincent Hospital, la Court of Appeals del New Mexico affrontò precisamente la questione se il termine “person” contenuto nel Wrongful Death Act comprendesse anche un feto vitale morto prima della nascita.
Il caso riguardava un feto di oltre trenta settimane che, secondo quanto allegato, era vitale e vivo al momento della condotta sanitaria contestata. La Corte concluse che il legislatore del New Mexico, attraverso la disciplina della wrongful death, aveva inteso consentire un’azione anche per la morte illecita di un feto vitale. La decisione dispose quindi la riattivazione delle pretese risarcitorie precedentemente respinte dal giudice di primo grado.
La vitalità come linea di demarcazione
La questione arrivò anche alla Supreme Court del New Mexico, mentre la dottrina giuridica americana dedicò successivamente studi specifici proprio al principio secondo il quale un feto vitale può essere una “person” ai sensi della legge statale sulla wrongful death; esiste peraltro un limite che occorre ricordare per comprendere correttamente la portata della giurisprudenza del New Mexico: nel successivo Miller v. Kirk, del 1995, la Supreme Court statale ha escluso dalla nozione di “person” prevista dal Wrongful Death Act il feto non ancora vitale. La linea di demarcazione adottata dal diritto del New Mexico è dunque quella della vitalità, non quella del concepimento; è precisamente qui che, a nostro avviso, dovrebbe cominciare una riflessione ulteriore.
La soluzione americana rappresenta un riconoscimento significativo, ma lascia aperta una domanda fondamentale: perché la tutela dovrebbe iniziare soltanto quando il nascituro raggiunge la capacità di sopravvivere fuori dall’utero?

Continuità biologica e tutela giuridica
La vitalità dipende dallo stadio dello sviluppo, dalle condizioni cliniche e persino dalle possibilità della medicina neonatale. Ma ciò che si sviluppa prima e dopo quella soglia appartiene alla stessa continuità biologica. Dal concepimento ha inizio un processo di sviluppo dell’organismo umano che attraverserà, se non interrotto, gli stadi embrionale, fetale, neonatale, infantile e adulto.
Cambiano enormemente dimensioni, capacità e autonomia; non si verifica però, alla soglia della vitalità o al momento della nascita, il passaggio biologico da qualcosa di non umano a qualcosa di umano. Questa constatazione scientifica non risolve automaticamente la questione giuridica della personalità: stabilire quali diritti attribuire al concepito e come bilanciarli con quelli della donna è una scelta dell’ordinamento. Ma proprio questa distinzione permette di formulare la domanda nella maniera più seria: se l’ordinamento riconosce di trovarsi davanti a una vita umana prenatale, quale tutela deve accordarle?
La nostra risposta appartiene dichiaratamente al piano culturale e giuridico: la condizione di dipendenza non dovrebbe diminuire la protezione accordata all’essere umano, ma accrescerla, perché il bambino non ancora nato è certamente dipendente dalla madre. Ma la dipendenza è una condizione, non una negazione dell’umanità; anche il neonato è radicalmente dipendente dagli altri; così possono esserlo una persona gravemente disabile, un malato o un anziano non autosufficiente. Una civiltà giuridica dovrebbe essere giudicata anche dalla capacità di proteggere chi non può difendersi da solo.
La tensione interna al diritto
Il caso Wabbington rende questa tensione particolarmente evidente: se Baby Wabbington può avere un rappresentante, se la sua morte può costituire il presupposto di un’azione per wrongful death e se il diritto può chiamarlo “person” quando si discute del danno provocato dalla sua morte, allora diventa inevitabile domandarsi quale sia il fondamento razionale per cui quella personalità debba valere soltanto in determinati settori dell’ordinamento.
Il diritto positivo può tracciare confini e stabilire quando comincia la capacità giuridica, quali interessi siano tutelabili e quali conflitti debbano essere bilanciati, ma ciò che non può fare è modificare il dato biologico sottostante; ed è qui che entra in gioco quella concezione del diritto naturale secondo cui alcuni beni fondamentali non vengono creati dallo Stato, ma precedono il suo riconoscimento. In questa prospettiva la vita non acquista valore perché il legislatore decide di attribuirglielo: è il legislatore che, riconoscendo quel valore, costruisce intorno ad esso una tutela.

La questione nell’ordinamento italiano
La vicenda americana dovrebbe interrogare anche il nostro ordinamento perché, ai sensi dell’art. 1 della legge 194 del 1978, «Lo Stato […] riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio». È un’affermazione di enorme rilievo.
Il nostro ordinamento, dunque, già conosce il principio della tutela della vita umana “dal suo inizio”, pur disciplinando successivamente le condizioni nelle quali è consentita l’interruzione della gravidanza. Il problema diventa allora capire quale contenuto effettivo attribuire oggi a quelle parole. A nostro giudizio occorrerebbe avere il coraggio di riaprire una discussione giuridica che troppo spesso viene considerata impronunciabile prima ancora di essere affrontata: il riconoscimento al concepito di una tutela soggettiva progressivamente più ampia, fino a interrogarsi esplicitamente sulla sua personalità giuridica.
Tutela del nascituro e sostegno alla maternità
Non per cancellare con uno slogan la complessità delle situazioni drammatiche nelle quali può trovarsi una donna, ma, al contrario, una seria politica per la vita dovrebbe moltiplicare il sostegno economico, sanitario, psicologico e sociale alla maternità difficile, affinché la tutela del nascituro non venga mai contrapposta all’abbandono della madre. Madre e figlio non dovrebbero essere trasformati in antagonisti.
Il caso Wabbington non rappresenta dunque il punto di arrivo che qualcuno potrebbe frettolosamente attribuirgli. È qualcosa di forse più interessante: una crepa in una costruzione giuridica che merita di essere nuovamente interrogata.

Una domanda che torna nel dibattito pubblico
Nel New Mexico quella crepa esiste almeno dal 1980: un feto vitale può essere una “person” quando qualcuno ne provoca illecitamente la morte. Nel 2026 quella costruzione giuridica è tornata al centro dell’attenzione attraverso una vicenda riguardante proprio un aborto; il passo successivo appartiene alla politica, alla cultura e alla riflessione giuridica.
Auspichiamo che anche in Italia si abbia il coraggio di affrontarlo senza pregiudizi e senza timori: partendo dal dato scientifico dello sviluppo continuo dell’organismo umano, dal principio giuridico della tutela dei soggetti più vulnerabili e da quella tradizione del diritto naturale che considera la dignità umana precedente al riconoscimento dello Stato.
Si può discutere su quale debba essere la traduzione normativa di questi principi. Ma una domanda dovrebbe tornare ad avere piena cittadinanza nel dibattito pubblico: se davanti a noi esiste una vita umana, perché il suo essere più piccola, dipendente e incapace di difendersi dovrebbe comportare una tutela minore anziché maggiore?
Il diritto nasce anche per questo: porre la forza della comunità dalla parte di chi non possiede ancora la forza per proteggere se stesso; ed è forse questo il significato più profondo che possiamo ricavare dal caso Baby Wabbington: non la vittoria definitiva di una parte, ma il ritorno, dentro il linguaggio stesso del diritto, di una parola che troppo spesso abbiamo avuto paura di pronunciare davanti al nascituro: persona.
Per tutti gli altri aggiornamenti continua a seguirci su PdQ Magazine.
